Il DL 69/2024 chiarisce le incertezze sulla pergotenda in edilizia libera, ma restano dubbi su definizioni e applicazioni.

La normativa attuale e le sfide

Con il DL 69/2024, si punta a eliminare ogni incertezza sul regime giuridico della pergotenda in edilizia libera, sia a livello di struttura che condominiale. La pergotenda è sempre stata oggetto di dibattito, principalmente a causa della sua realizzabilità senza autorizzazioni, concessioni o permessi, condizionata dalla sua amovibilità e dall’assenza di incrementi volumetrici stabili.

Definizione e criticità

Nonostante il richiamo nel Glossario per l’edilizia libera, la pergotenda non trova una chiara definizione nella disciplina normativa. È vista come un elemento di arredo esterno con struttura leggera e facilmente amovibile, aperta su almeno tre lati e destinata a proteggere dal sole e dagli agenti atmosferici. Tuttavia, l’assenza di una descrizione dettagliata degli elementi strutturali crea incertezze.

La giurisprudenza e la pergotenda

La definizione della pergotenda è frutto di elaborazioni giurisprudenziali. Secondo varie sentenze, la pergotenda è identificabile non dalla struttura ma dalla tenda stessa, elemento principale per la protezione dal sole o dagli agenti atmosferici, mentre la struttura è solo un supporto necessario. Questa definizione è condivisa sia dai giudici di primo grado che dal Consiglio di Stato.

Edilizia libera e pergotenda

In base alla giurisprudenza, la pergotenda, caratterizzata dalla tenda retrattile e non dalla struttura, non richiede un titolo abilitativo per l’installazione. La normativa di riferimento è l’articolo 6 del d.P.R. 380/2001, modificato dal Decreto Legge 69/2024, noto come Salva Casa. Il Salva Casa specifica che le opere di protezione dal sole, come le tende a pergola con telo retrattile, non possono creare spazi chiusi e devono rispettare l’estetica esistente.

Il regime introdotto dal salva casa

Il Salva Casa ha fissato punti chiave per la corretta installazione della pergotenda:

  • La struttura principale deve essere costituita da tende.
  • La pergotenda deve essere addossata o annessa agli immobili.
  • Le strutture fisse sono ammesse solo se necessarie al sostegno della tenda.

Le Incertezze persistenti

Nonostante le nuove regole, permangono dubbi, soprattutto riguardo alle pergotende fisse. La normativa esige che la pergotenda non crei spazi stabili adatti alla permanenza umana, mantenendo alta l’attenzione dei tecnici per evitare abusi.

Le criticità in ambito condominiale

Un altro punto critico riguarda l’ambito condominiale. La norma richiede il rispetto dell’aspetto architettonico, ma non fa riferimento al decoro architettonico, concetto ben distinto secondo la giurisprudenza. La Cassazione ha chiarito che il decoro architettonico riguarda l’estetica dell’edificio, mentre l’aspetto architettonico si riferisce allo stile costruttivo.

Pergotenda e decoro architettonico

Questo solleva il dubbio se l’installazione di una pergotenda possa ledere il decoro architettonico. È un’interpretazione ardita, ma possibile, considerando il principio per cui le norme vanno interpretate secondo il testo.

Conclusioni e prospettive future

C’è da sperare che la conversione del DL 69/2024 chiarisca le zone d’ombra attuali, considerando i numerosi emendamenti presentati. Solo con una normativa chiara si potrà garantire la corretta installazione delle pergotende, eliminando definitivamente le incertezze giuridiche.

Fonte dell’articolo https://www.teknoring.com.